Il 20 dicembre 2020, presso l’Hotel Cosmopolitan di Bologna (BO) è stato eletto il Consiglio Regionale Emilia Romagna della Federazione Italiana Danza Sportiva per il quadriennio 2021-2024.
Presidente Regionale – LETIZIA LELLI
+39 366 9804353
letizia.lelli@gmail.com
Consiglio Regionale – Letizia LELLI (Presidente), Monica BONORA, Davide GALLESI, Mirko GOVONI, Jessica INTRAVAIA, Maria LEROSE, Marcello MAGLI, Monica MAZZANTI, Samantha NEROZZI, Marco SALMI,
Presidenti Regionali dal 2001 ad oggi
2001-2013 Pietro GABUSI
2003-2004 Mauro PESAVENTO (Commissario straordinario)
2004 Claudio LOTTI
2004-2008 Giuseppe GUARAGNELLA
2009-2012 Roberto MUSIANI
2012-2020 Letizia LELLI
2021- Letizia LELLI
Art. 52 Statuto – Il Presidente Regionale
Il Presidente Regionale è eletto dall’Assemblea Regionale, a maggioranza assoluta dei voti, con le stesse modalità prescritte per l’elezione del Presidente Federale, in quanto applicabili. Egli dura in carica per il quadriennio Olimpico ed è rieleggibile per non più di due mandati consecutivi, fatto salvo quanto disposto al successivo art. 78, commi 4 e 5.
Qualora alla carica sia eletto un Atleta o un Tecnico, questi non può praticare le attività dellacategoria di appartenenza per la durata del mandato.
Il Presidente Regionale rappresenta la Federazione nella regione ed è responsabile, unitamente al Consiglio Regionale, del funzionamento del Comitato Regionale nei confronti dell’Assemblea Regionale e del Consiglio Federale. Il Presidente Regionale, in particolare:
Nei casi di estrema urgenza, ed in particolare quando sia necessario provvedere ad atti dovuti ovvero ad adempimenti indifferibili senza che sia possibile la tempestiva convocazione del Consiglio Regionale, il Presidente Regionale può adottare tutti i provvedimenti rientranti nella ordinaria competenza di tale organo, con l’obbligo di sottoporre le decisioni assunte alla ratifica dello stesso nella prima riunione utile successiva, in cui dovrà essere accertata la sussistenza dei presupposti dell’intervento. La mancata ratifica comporta la decadenza dei provvedimenti adottati. In caso di dimissioni o di impedimento, temporaneo o definitivo del Presidente Regionale, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dettate dal presente Statuto per l’ipotesi di dimissioni o di impedimento del Presidente Federale.
Articolo 50 – Il Consiglio Regionale
Il Consiglio Regionale è composto dal Presidente Regionale e da un numero di consiglieri pari a 5 nelle regioni ove abbiano sede fino a 20 ASA, pari a 7 nelle regioni ove abbiano sede da 21 fino a 50 ASA, pari a 9 nelle regioni ove abbiano sede più di 50 ASA, eletti dall’Assemblea Regionale delle ASA con le stesse modalità previste per l’elezione dei componenti del Consiglio Federale. Salvi i casi di decadenza anticipata, il Consiglio Regionale dura in carica per l’intero quadriennio olimpico.
Nella sua prima riunione utile, il Consiglio Regionale elegge tra i suoi componenti, un Vice Presidente, con il compito di sostituirsi al Presidente in caso di sua assenza o impedimento. Nomina altresì un Segretario, incaricato di redigere i verbali delle sedute, scegliendolo anche tra persone diverse dai suoi componenti. In quest’ultimo caso il Segretario partecipa alle sedute del Consiglio Regionale senza diritto a voto.
Il Consiglio Regionale si riunisce in tutti i casi in cui il Presidente lo ritenga necessario o quando ne sia fatta richiesta scritta e motivata dalla maggioranza dei suoi componenti. Esso comunque deve riunirsi almeno quattro volte all’anno. Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza della maggioranza dei suoi componenti, tra i quali il Presidente o chi ne fa le veci. Le deliberazioni si intendono approvate se hanno riportato la maggioranza dei voti. In caso di parità prevale il voto di chi presiede la riunione.
Alle riunioni del Consiglio Regionale partecipano, con voto consultivo, i componenti del Consiglio Federale della regione nonché, su invito del Presidente, ogni altra persona ritenuta idonea a fornire un contributo in ordine a specifici argomenti posti all’ordine del giorno.
In ogni caso, per tutto quanto non previsto dal presente Statuto in merito alla convocazione, alle deliberazioni ed al funzionamento in genere del Consiglio Regionale, nonché per i casi di decadenza e di ricostituzione dello stesso, si applicano, in quanto compatibili, le medesime disposizioni dettate per il Consiglio Federale.
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